L'art. 213 cifra 5 CCL stabilisce ora esplicitamente che il dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo retribuito con il pagamento del salariaio al 100%. Questa concretizzazione corrisponde alla prassi attuale. Le altre modifiche sono di natura puramente formale. Ad esempio, sono state modificate le date, sono state eliminate le disposizioni transitorie dell'ultimo CCL e sono stati riuniti per motivi di maggior chiarezza i paragrafi dell'articolo sui supplementi (art. 223 CCL).

Un elenco dettagliato delle modifiche è disponibile sulla nostra homepage:

Confronto: CCL 2019 – 2021 e CCL 2023 – 2024 (tedesco).

A causa delle modifiche, sono stati adattati i contratti tipo, il commentario al CCL, il regolamento sul sistema di orario di lavoro annuale e la nota sul congedo di paternità. Anche questi documenti li trovate sulla nostra homepage: Area membri Diritto del lavoro e CCL. I vecchi contratti e regolamenti sono ancora validi. Per i futuri contratti e regolamenti, si utilizzeranno i nuovi modelli.