EUDR: Rinvio e semplificazione

L’Unione europea ha raggiunto un accordo politico sulla revisione mirata del Regolamento sulle catene di approvvigionamento prive di deforestazione (EUDR).

 

Semplificazione degli obblighi di dovuta diligenze
Gli obblighi di dovuta diligenza (Due Diligence) saranno in futuro a carico solo delle aziende che immettono per la prima volta una materia prima o un prodotto sul mercato dell’UE (operators). Inoltre viene introdotta la nuova figura del “first downstream operator”. Quest’ultimo è obbligato a raccogliere e conservare il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza iniziale, ma non deve trasmetterlo agli altri attori della catena di fornitura. Per tutti gli operatori successivi vengono quindi meno gli obblighi corrispondenti.

La Commissione europea presenterà entro il 30 aprile 2026 una revisione delle misure di semplificazione e attuazione. Questa potrà assumere la forma di linee guida, chiarimenti tecnici o una nuova proposta legislativa.

Esclusione parziale dei prodotti stampati
Consiglio e Parlamento hanno concordato di escludere dal campo di applicazione dell’EUDR alcuni prodotti stampati (tra cui libri, giornali e immagini stampate). La motivazione fa riferimento al basso rischio di deforestazione associato a tale categoria di prodotti. La definizione precisa di tale esclusione non è però ancora del tutto chiarita. Dalle comunicazioni ufficiali dell’UE non risulta se l’esenzione riguardi l’intera voce HS 49 o solo alcune sottocategorie. Il testo vincolante sarà disponibile con la pubblicazione dell’atto legislativo finale.

Impatto sulle tipografie svizzere
La Svizzera non recepisce automaticamente l’EUDR. Tuttavia, la revisione del regolamento ha effetti diretti e indiretti sugli esportatori e sulla situazione di approvvigionamento. Le aziende svizzere non sono considerate operator (operators) ai sensi dell’EUDR, poiché non immettono direttamente prodotti nel mercato interno dell’UE. Il cliente UE assume questo ruolo ed è responsabile della redazione della dichiarazione di dovuta diligenza (DDS). La tipografia svizzera non è quindi soggetta agli obblighi EUDR, ma rimane fornitrice delle informazioni necessarie per l’importatore dell’UE.

La carta rimane completamente soggetta all’EUDR
Indipendentemente dall’esenzione per i prodotti stampati, la carta come materia prima rimane pienamente nel campo di applicazione dell’EUDR.

Per le tipografie svizzere ciò significa:

  • Devono continuare a fornire ai clienti UE informazioni sull’origine e sulla sostenibilità della carta utilizzata.
  • I dati dei fornitori FSC restano fondamentali.
  • L’obbligo di due diligence non è a carico della tipografia svizzera, ma del cliente nell’UE.


L’esportazione di prodotti stampati diventa amministrativamente più semplice
Qualora l’esenzione per i prodotti stampati venga confermata nel testo legislativo finale:

  • Le tipografie svizzere non dovranno fornire prove EUDR per il prodotto finito.
  • I requisiti si concentreranno esclusivamente sulla carta utilizzata.

Ne risulta quindi una riduzione dell’onere amministrativo per le esportazioni verso l’UE.